1.Come recuperare gli acconti versati al costruttore
Acquistare una casa in costruzione comporta, nella maggior parte dei casi, la sottoscrizione di un preliminare di vendita e il versamento di acconti o caparre prima del rogito notarile. Si tratta spesso di somme rilevanti, che vengono anticipate quando lāimmobile non ĆØ ancora ultimato e la proprietĆ non ĆØ ancora stata trasferita.
Quando però lāimmobile viene pignorato oppure il costruttore fallisce prima del trasferimento di proprietĆ , il rischio di perdere quanto versato diventa concreto. In queste situazioni lāacquirente si trova esposto a conseguenze economiche importanti, spesso senza sapere se esistono strumenti di tutela efficaci.
Ć proprio in questi casi che la fideiussione rilasciata dal costruttore, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 122/2005, può fare la differenza tra perdere definitivamente lāacconto e recuperare integralmente le somme pagate.
In questo articolo spieghiamo cosa succede in caso di pignoramento dellāimmobile o fallimento del costruttore e quando ĆØ possibile recuperare gli acconti versati, partendo anche da un caso reale seguito dal nostro studio, conclusosi positivamente con il pagamento diretto da parte della compagnia assicurativa.
2. Immobile pignorato prima del rogito: un caso concreto
In un caso seguito dal nostro studio, un acquirente aveva sottoscritto un preliminare di vendita per lāacquisto di un immobile in costruzione, versando al costruttore 60.000 euro a titolo di acconto. Come previsto dalla normativa, tali somme erano garantite da una polizza fideiussoria rilasciata da una compagnia assicurativa.
Prima del rogito notarile, tuttavia, lāimmobile ĆØ stato colpito da pignoramento, circostanza che ha reso impossibile il trasferimento della proprietĆ . Lāacquirente, comprensibilmente preoccupato di perdere le somme versate, si ĆØ rivolto al nostro studio per valutare le possibili tutele a sua disposizione.
A seguito di unāanalisi puntuale della documentazione contrattuale e della polizza fideiussoria, ĆØ stato possibile escutere la garanzia e ottenere il pagamento integrale dellāimporto versato direttamente dalla compagnia assicurativa, senza dover attendere lāesito della procedura esecutiva.
In questo modo il cliente ha potuto recuperare rapidamente le somme versate e destinarle allāacquisto di un altro immobile, evitando di rimanere coinvolto in lunghe e incerte procedure giudiziarie. Lāintera operazione si ĆØ conclusa nellāarco di circa un mese.
3. Cosa succede se lāimmobile viene pignorato prima del rogito
Come nel caso appena descritto, il pignoramento dellāimmobile prima del rogito ĆØ un evento che può incidere in modo rilevante sulla posizione dellāacquirente. FinchĆ© il trasferimento della proprietĆ non ĆØ stato formalizzato con lāatto notarile, infatti, lāimmobile resta intestato al costruttore ed ĆØ quindi esposto alle azioni dei suoi creditori.
Dal punto di vista pratico, il pignoramento comporta che lāimmobile venga inserito in una procedura esecutiva, rendendo di fatto impossibile la stipula del rogito nei tempi e nei modi originariamente previsti. Lāacquirente, pur avendo giĆ versato acconti o caparre, non può ottenere la proprietĆ dellāimmobile e rischia di perdere le somme anticipate.
Ć importante chiarire che il preliminare di vendita, anche se regolarmente sottoscritto, non ĆØ sufficiente a proteggere lāacquirente da queste conseguenze. In assenza di adeguate garanzie, lāacquirente potrebbe essere costretto a insinuarsi nella procedura esecutiva come semplice creditore, con esiti spesso incerti e tempi molto lunghi.
Proprio per evitare questo squilibrio, la legge ha previsto specifici strumenti di tutela per chi acquista immobili in costruzione, tra cui la fideiussione del costruttore, che consente di recuperare le somme versate senza dover attendere la conclusione della procedura esecutiva.
4. Il fallimento del costruttore prima della vendita definitiva
Il fallimento del costruttore prima del rogito ĆØ unāeventualitĆ che espone lāacquirente a rischi molto simili a quelli derivanti dal pignoramento dellāimmobile. Anche in questo caso, infatti, lāimmobile non può essere trasferito e lāacquirente rischia di perdere gli acconti versati in sede di preliminare di vendita.
Quando il costruttore viene dichiarato fallito, tutti i rapporti giuridici in corso vengono attratti nella procedura concorsuale. Lāacquirente che ha sottoscritto un preliminare di vendita diventa, di regola, un semplice creditore del fallimento, con la conseguenza di dover attendere tempi lunghi e di non avere alcuna certezza sul recupero delle somme versate.
Ć proprio per fronteggiare questo tipo di situazioni che il legislatore ha introdotto lāobbligo, per il costruttore, di rilasciare una fideiussione a garanzia degli acconti ricevuti prima del rogito. In presenza di una fideiussione valida, lāacquirente non ĆØ costretto a partecipare alla procedura fallimentare, ma può rivolgersi direttamente alla compagnia assicurativa o allāistituto garante per ottenere la restituzione delle somme versate.
Anche nel caso di fallimento, dunque, la fideiussione rappresenta uno strumento di tutela decisivo, purchĆ© venga attivata correttamente e nei tempi opportuni. Una valutazione tempestiva della documentazione contrattuale consente spesso di evitare il coinvolgimento in procedure complesse e di recuperare gli acconti senza attendere lāesito del fallimento.
5. La fideiussione del costruttore: una tutela fondamentale per lāacquirente
La fideiussione del costruttore ĆØ lo strumento previsto dalla legge per tutelare chi acquista un immobile in costruzione e versa somme prima del rogito. La sua funzione ĆØ semplice: garantire allāacquirente la restituzione degli acconti e delle caparre nel caso in cui il costruttore non sia più in grado di trasferire la proprietĆ dellāimmobile, come avviene nei casi di pignoramento o fallimento.
Questa tutela trova fondamento nel decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, che impone al costruttore lāobbligo di rilasciare una garanzia fideiussoria a copertura di tutte le somme versate prima del trasferimento della proprietĆ . AffinchĆ© la tutela sia effettiva, però, ĆØ necessario che la fideiussione sia correttamente rilasciata e conforme a quanto previsto dalla normativa.
La garanzia deve coprire tutte le somme versate prima del rogito e deve essere operativa proprio nei casi più critici, come il pignoramento dellāimmobile o il fallimento del costruttore. Nella pratica, tuttavia, non tutte le fideiussioni offrono la stessa protezione: può accadere che la polizza presenti limiti, condizioni o clausole che ne rendono più complessa lāattivazione.
Per questo motivo ĆØ fondamentale non fermarsi alla semplice esistenza della fideiussione, ma verificarne con attenzione il contenuto e la validitĆ . Quando la fideiussione ĆØ correttamente strutturata, come nel caso descritto nei paragrafi precedenti, essa consente allāacquirente di non rimanere coinvolto nelle procedure esecutive o fallimentari e di recuperare le somme versate rivolgendosi direttamente al soggetto garante.
6. Come funziona lāescussione della fideiussione del costruttore
Lāescussione della fideiussione ĆØ il passaggio che consente allāacquirente di recuperare concretamente le somme versate al costruttore. Ć importante chiarire, tuttavia, che tale operazione non ĆØ automatica e richiede il rispetto di precisi adempimenti previsti dalla legge.
La normativa di riferimento, in particolare il decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, stabilisce che, al verificarsi delle situazioni di crisi del costruttore ā come il pignoramento dellāimmobile o il fallimento ā lāacquirente (o promissario acquirente) deve manifestare formalmente al costruttore la propria volontĆ di recedere dal contratto preliminare.
Questo rappresenta il passaggio più delicato dellāintera procedura, poichĆ© il recesso deve essere esercitato con modalitĆ e tempistiche precise, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla polizza fideiussoria.
Prima di formalizzare il recesso, ĆØ quindi indispensabile procedere a unāattenta analisi della documentazione: il preliminare di vendita, le ricevute dei pagamenti effettuati e il testo della fideiussione devono essere tra loro coerenti e conformi alla disciplina normativa. Eventuali lacune, incongruenze o clausole ambigue possono infatti rendere più complessa lāattivazione della garanzia o dar luogo a contestazioni da parte della compagnia assicurativa.
Quando la procedura ĆØ correttamente impostata, l’acquirente può ottenere il pagamento delle somme garantite direttamente dalla compagnia assicurativa, senza dover attendere lāesito di lunghe procedure esecutive o fallimentari.
La compagnia assicurativa ĆØ tenuta a versare lāimporto dovuto entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di escussione. Qualora il pagamento non avvenga entro tale termine, il fideiussore ĆØ inoltre obbligato a rimborsare allāacquirente le spese effettivamente sostenute e strettamente necessarie per conseguire la restituzione delle somme, oltre ai relativi interessi.
7. Suggerimenti operativi per chi acquista una casa in costruzione
Chi acquista un immobile in costruzione dovrebbe prestare particolare attenzione giĆ nella fase del preliminare di vendita, verificando che il costruttore rilasci effettivamente una fideiussione conforme alla legge a garanzia degli acconti versati. La semplice indicazione dellāesistenza di una polizza non ĆØ sufficiente: ĆØ importante conservarne copia e controllarne il contenuto.
In presenza di segnali di difficoltĆ del costruttore, come ritardi nella realizzazione dellāopera, iscrizioni ipotecarie o notizie di pignoramenti, ĆØ opportuno non attendere che la situazione si aggravi. Un intervento tempestivo consente spesso di valutare per tempo se sussistono i presupposti per attivare la fideiussione ed evitare di rimanere coinvolti in procedure esecutive o fallimentari.
Anche quando lāevento critico si ĆØ giĆ verificato, come nel caso di pignoramento dellāimmobile o di fallimento del costruttore, ĆØ fondamentale analizzare con attenzione la documentazione contrattuale e la polizza fideiussoria, per individuare la strategia più efficace di tutela. Ogni situazione presenta infatti profili specifici che devono essere valutati caso per caso.
Una corretta impostazione della procedura può fare la differenza tra il recupero integrale delle somme versate e una lunga attesa dallāesito incerto. Per questo motivo, nei casi più complessi, ĆØ consigliabile approfondire la propria posizione con un professionista, cosƬ da tutelare concretamente i propri diritti e limitare i rischi economici connessi allāacquisto di un immobile in costruzione.
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