1. Pubblicata la Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025
Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 294 del 19 dicembre 2025 è stata pubblicata la Legge 18 dicembre 2025, n. 190, recante la Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025, che entrerà in vigore il 3 gennaio 2026.
Il provvedimento si compone di un unico articolo articolato in 24 commi e interviene in modo significativo sulla disciplina dei servizi pubblici locali di cui al d.lgs. n. 201/2022, rafforzando i meccanismi di ricognizione annuale, vigilanza e controllo sull’andamento gestionale dei servizi.
Le modifiche riguardano, in particolare, l’art. 30 del d.lgs. n. 201/2022, con l’introduzione di nuovi obblighi in capo agli enti locali e ai gestori, nonché l’attribuzione all’ANAC di poteri sanzionatori in caso di inadempimento, in un’ottica di maggiore efficienza, trasparenza e tutela della concorrenza.
2. Cosa prevedeva l’art. 30 del d.lgs. 201/2022 prima delle modifiche
Prima dell’intervento della Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025, l’art. 30 del decreto legislativo 201/2022 disciplinava l’obbligo, in capo agli enti locali affidanti, di effettuare una ricognizione periodica sull’andamento della gestione dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento alla sostenibilità economico-finanziaria e alla qualità del servizio reso all’utenza.
In particolare la previsioni in commento recitava:
1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso all’affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.
2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un’apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all’analisi dell’assetto delle società partecipate di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.
3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Cosa prevede il nuovo art. 30 del d.lgs. 201/2022 dopo la Legge concorrenza 2025
Con l’entrata in vigore della Legge 18 dicembre 2025, n. 190, recante la Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025, l’art. 30 del decreto legislativo 201/2022 viene profondamente rafforzato, segnando un cambio di passo nella disciplina delle verifiche periodiche sui servizi pubblici locali di rilevanza economica.
Oggi la previsione è così formulata [in grassetto le modifiche apportate]:
1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso all’affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.
1-bis. Nella ricognizione di cui al comma 1 l’ente, tenendo conto delle valutazioni conclusive sull’andamento della gestione di ciascun servizio affidato, individua le possibili cause dell’eventuale andamento negativo. Se da tali valutazioni emerge un andamento gestionale insoddisfacente per cause dipendenti dall’attività del gestore, l’ente adotta un atto di indirizzo, allegato alla ricognizione, con cui impone al gestore di elaborare, entro il termine massimo di tre mesi, un piano per intraprendere le necessarie misure correttive, che include un cronoprogramma di azioni per il ripristino e il miglioramento della qualità del servizio, per efficientare i costi e per ripianare le eventuali perdite. L’atto di indirizzo e il piano sono trasmessi all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) che provvede a pubblicarli sul portale telematico di cui all’articolo 31, comma 2. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato effettua un’attività di monitoraggio sugli atti di indirizzo e sull’efficacia delle misure correttive previste e predispone annualmente una relazione al Governo e alle Camere.
1-ter. L’andamento si considera insoddisfacente ai sensi del comma 1-bis quando:
a) il gestore ha registrato perdite significative negli ultimi due esercizi tali da compromettere le condizioni di equilibrio economico-finanziario;
b) i risultati gestionali risultano significativamente insufficienti rispetto agli obiettivi contrattuali prefissati;
c) almeno due indicatori di qualità del servizio erogato risultano significativamente inferiori agli indicatori e ai livelli minimi di qualità dei servizi individuati ai sensi degli articoli 7 e 8.1-quater. In caso di grave inadempimento da parte del gestore nell’attuazione del piano di cui al comma 1-bis, si applica l’articolo 27, comma 3
2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un’apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all’analisi dell’assetto delle società partecipate di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.
3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. In conclusione
Con la Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025, il legislatore compie un salto di qualità nella disciplina dei servizi pubblici locali, trasformando la ricognizione annuale ex art. 30 del d.lgs. 201/2022 da adempimento prevalentemente ricognitivo a strumento centrale di governo e controllo della gestione.
L’introduzione del nuovo art. 31-bis, con l’attribuzione all’Autorità Nazionale Anticorruzione di poteri sanzionatori espressi, rende ora evidente che la verifica sull’andamento dei servizi, la pubblicazione della relazione e l’adozione degli atti di indirizzo non possono più essere considerate attività meramente formali. Omissioni, carenze o valutazioni incomplete espongono l’ente a conseguenze concrete, anche sul piano economico.
In questo nuovo contesto, Comuni e soggetti gestori – in particolare le società in house – sono chiamati a ripensare il contenuto e la struttura della relazione annuale, assicurando analiticità, coerenza con i contratti di servizio e tracciabilità delle valutazioni effettuate. Un’impostazione rigorosa e consapevole della ricognizione periodica diventa oggi non solo una buona prassi amministrativa, ma una vera e propria misura di tutela per l’ente, idonea a prevenire rilievi, sanzioni e criticità nella gestione dei servizi pubblici locali.
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