Subappalto necessario o qualificante: quando è ammesso?

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1. Che cos’è il subappalto necessario?

Il subappalto necessario è una forma di subappalto che permette a un’impresa di partecipare a una gara pubblica anche se non ha tutti i requisiti richiesti, purché nell’offerta dichiari che le prestazioni per cui non è qualificata saranno eseguite in subappalto da un’altra impresa mi possesso dei requisiti necessari.

Si pensi, ad esempio, al caso di un’impresa interessata a partecipare a una gara per l’aggiudicazione di lavori pubblici ma priva della qualificazione SOA richiesta per una specifica categoria di lavorazioni. In assenza di tale qualificazione, l’ impresa non potrebbe legittimamente partecipare alla procedura e sarebbe destinata all’esclusione per carenza di un requisito essenziale. In questa situazione, il Codice dei contratti pubblici consente all’operatore economico di partecipare legittimamente alla gara a condizione che dichiari espressamente, già in sede di offerta, di voler affidare in subappalto a un’impresa in possesso delle necessarie attestazioni SOA.

Il subappalto è definito “necessario” perché consente all’impresa concorrente di colmare i requisiti mancanti e partecipare ugualmente alla gara concorrendo legittimamente per la sua aggiudicazione. 

2. Subappalto necessario: quando è ammesso?

Il subappalto necessario è ammesso nei casi previsti dal Codice dei contratti pubblici.

Tuttavia, è necessario segnalare che le condizioni di ammissibilità del subappalto necessario sono cambiate nel tempo, sopratutto dopo l’abrogazione dell’art. 12 del d.l. 47/2014, convertito in legge n. 80/2014.

Per questo motivo, per comprendere correttamente quando il subappalto necessario è ammesso, è opportuno distinguere tra:

  1. la disciplina previgente, applicabile prima dell’abrogazione dell’art. 12 del d.l. 47/2014, caratterizzata da un sistema più flessibile;
  2. la disciplina attualmente vigente, dettata dal d.lgs. 36/2023 e chiarita dal correttivo di cui al d.lgs. 209/2024, che ha reso più rigoroso il rapporto tra qualificazione posseduta ed esecuzione delle lavorazioni.

3. Il subappalto qualificante nella disciplina previgente

Nel regime anteriore all’abrogazione dell’art. 12 del d.l. 47/2014, convertito in legge n. 80/2014, la disciplina del subappalto necessario o qualificante veniva ricostruita richiamando la previsione dell’art. 30, dell’Allegato II.12 del d.lgs. 36/2023, secondo cui:

Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possessodei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi”. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente”.

Da tale assetto si desumeva che la mancanza della qualificazione in una categoria scorporabile non costituiva, di per sé, un ostacolo alla partecipazione alla gara, purché l’impresa fosse in possesso di una qualificazione adeguata nella categoria prevalente e le lavorazioni scorporabili rientrassero entro determinati limiti quantitativi.

L’individuazione di tali limiti era demandata all’art. 12, comma 2, del d.l. 47/2014, il quale consentiva all’affidatario di eseguire direttamente le lavorazioni scorporabili anche se privo delle relative qualificazioni, a condizione che il loro importo fosse inferiore al 10% dell’importo complessivo dell’appalto ovvero a euro 150.000,00.

Infatti, ai sensi dell’art. 12 comma 2 lett. b) del d.l. n. 47 del 2014:

non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall’articolo 108, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2010, n. 207, relative alle categorie di opere generali individuate nell’allegato A al predetto decreto, nonché le categorie individuate nel medesimo allegato A con l’acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35”. A detta regola segue, nella medesima disposizione, la precisazione in forza della quale “Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni”.

La stessa disposizione precisava, tuttavia, che le lavorazioni scorporabili di importo superiore alle soglie indicate non potevano essere eseguite direttamente dall’affidatario privo delle relative qualificazioni, ma potevano comunque essere affidate in subappalto a imprese in possesso delle necessarie attestazioni SOA, delineando in tal modo il perimetro applicativo del subappalto qualificante.

Ne derivava un sistema nel quale il subappalto necessario non operava in via generalizzata, ma si rendeva obbligatorio esclusivamente per le lavorazioni scorporabili di importo superiore al 10% dell’importo complessivo dell’appalto ovvero a euro 150.000,00, per le quali l’ordinamento vietava l’esecuzione diretta in assenza di adeguata qualificazione. In tutti gli altri casi, la carenza qualificatoria poteva essere legittimamente assorbita dalla qualificazione nella categoria prevalente, senza incidere sulla partecipazione alla gara.

4. Subappalto necessario dopo l’abrogazione dell’art. 12 del d.l. 47/2014: è ancora ammesso?

Con l’abrogazione dell’art. 12 del decreto-legge n. 47/2014, convertito in legge n. 80/2014, si è posto il problema se sia ancora consentito all’operatore economico privo della qualificazione in una o più categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria indicare, già in sede di presentazione dell’offerta, il ricorso al subappalto necessario o qualificante.

Sul punto è intervenuto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il parere n. 3526/2025, chiarendo che l’abrogazione della citata disposizione non ha fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario per le categorie scorporabili, oggi tutte a qualificazione obbligatoria.

Secondo il MIT, il subappalto necessario ha ormai assunto una rilevanza generale nell’ordinamento, in quanto strumento volto a colmare il deficit di qualificazione dell’operatore economico con riferimento alle lavorazioni scorporabili che richiedono una qualificazione specifica. Si tratta di un orientamento già affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (2 novembre 2015, n. 9) e confermato dalla giurisprudenza più recente, che ne ha riconosciuto la coerenza con il principio del risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. 36/2023 (Cons. Stato, sez. IV, 28 gennaio 2025, n. 648).

In questa prospettiva, il ricorso al subappalto per le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria risponde a un’esigenza di interesse pubblico: garantire che le lavorazioni siano eseguite da soggetti effettivamente qualificati.

La dichiarazione del subappalto già in fase di partecipazione consente infatti alla stazione appaltante di conoscere sin dall’ammissione dell’offerta il difetto di qualificazione dell’operatore economico e di verificare, contestualmente, l’idoneità del subappaltatore indicato (Cons. Stato, sez. V, 22 febbraio 2024, n. 1793).

5. Subappalto necessario: la mancata dichiarazione può essere sanata con il soccorso istruttorio?

La mancata dichiarazione del subappalto necessario non può essere sanata mediante soccorso istruttorio.
Quando l’operatore economico è privo di un requisito di qualificazione richiesto dal bando per specifiche lavorazioni, la volontà di ricorrere al subappalto necessario deve essere espressamente dichiarata già in sede di domanda di partecipazione o di offerta. In mancanza, l’offerta è inammissibile e il concorrente deve essere escluso dalla procedura.

Questo principio è stato ribadito anche di recente dal TAR Roma, 9 febbraio 2026, n. 2445, che ha chiarito come il problema non consista in una mera carenza formale della dichiarazione, ma nella mancanza di una chiara ed inequivoca opzione auto-vincolante per il subappalto necessario in relazione a lavorazioni per le quali il concorrente era privo di qualificazione. 

La giurisprudenza amministrativa è ferma nel ritenere che la dichiarazione di subappalto necessario non coincide con quella di subappalto facoltativo. Come affermato dal Consiglio di Stato:

…nella dichiarazione di subappalto ‘necessario’ viene in rilievo non una mera esternazione di volontà dell’operatore economico quale è la dichiarazione di subappalto ‘facoltativo’, bensì una delle modalità di attestazione del possesso di un requisito di partecipazione, che non tollera il ricorso a formule generiche o predisposte ad altri fini, pena la violazione dei principi di par condicio e di trasparenza che permeano le gare pubbliche

Proprio perché la dichiarazione di subappalto necessario incide sul possesso dei requisiti di partecipazione, la sua mancanza non può essere colmata attraverso il soccorso istruttorio.

6. Conclusioni

Alla luce del quadro normativo vigente, il subappalto qualificante deve essere correttamente inteso come uno strumento alternativo all’avvalimento, che consente all’operatore economico privo di una specifica qualificazione di partecipare legittimamente alla gara, affidando a un’impresa terza qualificata l’esecuzione delle relative lavorazioni.

In questa prospettiva, il subappalto necessario assolve a una funzione di ampliamento della platea dei potenziali concorrenti, nel rispetto del principio di concorrenza e della necessaria corrispondenza tra qualificazione ed esecuzione delle opere, purché il ricorso a tale istituto sia dichiarato in modo chiaro e inequivoco già in sede di offerta.

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