1. La tassatività delle cause di esclusone degli appalti
Come noto, il nuovo codice dei contratti pubblici, previsto dal d.lgs. 36/2023, ha introdotto in modo espresso il principio di tassatività delle cause di esclusione
Più precisamente, l’art. 10 del d.lgs. 36/2023 stabilisce che “I contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice. Le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito; le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte.”
Da qui è nato un interrogativo: la stazione appaltante può prevedere nel disciplinare di gara ulteriori clausole a pena di esclusione diverse da quelle previste dagli artt. 94 e 95 del Codice appalti?
Il TAR Calabria affronta direttamente il tema e ne delimita con chiarezza i confini.
2. Il caso
Nel caso esaminato dal TAR Calabria, il disciplinare di gara predisposto da un Comune per l’affidamento di lavori pubblici sanzionava espressamente con l’esclusione gli operatori che non avessero allegato, all’interno della busta economica, il cronoprogramma corredato dalla relazione sulla gestione della commessa.
Trovatasi di fronte a tale previsione di gara, la Commissione di gara, in una prima seduta, applicava rigorosamente la clausola ed escludeva l’operatore che aveva omesso di depositare il documento richiesto. Successivamente, tuttavia, riesaminava la propria decisione e disponeva la riammissione del concorrente, ritenendo che la clausola potesse essere disapplicata in quanto in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione previsto dall’art. 10 del d.lgs. 36/2023.
La gara veniva quindi aggiudicata in favore dell’operatore riammesso, circostanza che determinava il ricorso del secondo classificato. Secondo quest’ultimo, infatti, il cronoprogramma costituiva un elemento essenziale dell’offerta economica, rispetto al quale non poteva trovare applicazione il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 10 del d.lgs. 36/2023.
3. Il principio di tassatività non si applica ai requisiti speciali
Il TAR accoglie il ricorso del secondo classificato e annulla l’aggiudicazione, chiarendo che la clausola che prendeva l’esclusione dell’impresa per mancata allegazione del cronoprogramma era pienamente legittima anche alla luce del principio di tassatività delle cause di esclusione.
Anzitutto, il Collegio esclude che la Commissione potesse disapplicare la clausola del disciplinare. Le regole di gara vincolano non solo i concorrenti, ma anche l’amministrazione che le ha adottate.
“In altre parole, la giurisprudenza riconosce, da sempre, che le clausole della lex specialis di gara vincolano non solo i concorrenti, ma anche la stessa Amministrazione, che non conserva alcun margine di discrezionalità nella loro concreta attuazione, non potendo disapplicarle neppure nel caso in cui talune di esse risultino inopportunamente o incongruamente formulate, salva, naturalmente, la possibilità di far luogo, nell’esercizio del potere di autotutela, all’annullamento del bando, esigendo la tutela dell’affidamento dei destinatari una interpretazione che dia prevalenza alle espressioni letterali ed escluda ogni procedimento ermeneutico in funzione integrativa diretto a evidenziare pretesi significati generativi di incertezze nell’applicazione”
4. Il principio di tassatività non si estende ai requisiti dell’offerta
Il TAR chiarisce poi il corretto perimetro dell’art. 10 del d.lgs. 36/2023.
Il principio di tassatività delle cause di esclusione riguarda le ipotesi di esclusione legate ai requisiti di ordine generale, cioè alla moralità e all’affidabilità soggettiva dell’operatore economico disciplinate dagli artt. 94 e 95 del Codice. Non si estende automaticamente ai requisiti dell’offerta né impedisce alla stazione appaltante di disciplinarne il contenuto.
La sentenza afferma infatti che:
“Parimenti il suddetto principio concerne i soli requisiti soggettivi di partecipazione alla gara e non i requisiti dell’offerta, considerato che l’art. 107, co. 1, lett. a) del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 stabilisce che gli appalti sono aggiudicati previa verifica, fra l’altro, che l’offerta è conforme alle previsioni contenute nel bando di gara o nei documenti di gara”.
Ne consegue che la stazione appaltante conserva il potere di prevedere prescrizioni anche a pena di esclusione quando esse attengano a elementi essenziali dell’offerta, purché coerenti e proporzionate rispetto all’oggetto dell’appalto.
In questo quadro, il cronoprogramma è stato qualificato come elemento essenziale dell’offerta: non un mero formalismo, ma uno strumento indispensabile per valutare la capacità dell’operatore di rispettare la tempistica delle lavorazioni e, quindi, la serietà e l’affidabilità della proposta contrattuale. La sua mancata allegazione, prevista espressamente a pena di esclusione, legittimava l’estromissione dell’impresa dalla procedura.
5. In conclusione
La decisione del TAR Calabria, Catanzaro, sentenza 4 febbraio 2026, n. 223, consente di chiarire in modo netto il significato del principio di tassatività delle cause di esclusione previsto dall’art. 10 del d.lgs. 36/2023.
La tassatività riguarda le cause di esclusione legate ai requisiti di ordine generale, cioè alla moralità e all’affidabilità soggettiva dell’operatore economico disciplinate dagli artt. 94 e 95 del Codice. Non impedisce, invece, alla stazione appaltante di disciplinare in modo puntuale il contenuto dell’offerta e di prevedere, per elementi essenziali, la sanzione dell’esclusione.
Nel caso esaminato, il cronoprogramma è stato qualificato come elemento essenziale dell’offerta, necessario a valutare la serietà e l’affidabilità della proposta. La clausola che ne imponeva l’allegazione a pena di esclusione non violava il principio di tassatività.
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