Clausola sociale: il progetto è requisito essenziale dell’offerta

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1. Clausola sociale: il progetto è un requisito obbligatorio

Nel nuovo Codice dei contratti pubblici, la clausola sociale non si esaurisce in una dichiarazione di impegno, ma richiede la presentazione di un progetto che ne illustri le modalità concrete di attuazione; la sua omissione legittima l’esclusione dalla gara.

Con la sentenza 27 gennaio 2026, n. 23, il TAR Friuli Venezia Giulia offre un chiarimento netto sul ruolo della clausola sociale nel d.lgs. 36/2023, segnando una discontinuità rispetto all’impostazione previgente e rafforzandone la portata sostanziale all’interno dell’offerta tecnica.

2. La clausola sociale come requisito dell’offerta

La decisione del TAR Friuli Venezia Giulia, sentenza 27 gennaio 2026, n. 23, prende le mosse dall’applicazione combinata degli artt. 57 e 102 del d.lgs. 36/2023, valorizzando la scelta del legislatore di rafforzare il contenuto sostanziale della clausola sociale.

Il TAR chiarisce che il progetto di riassorbimento non è un adempimento accessorio imposto dalla lex specialis, ma discende direttamente dalla struttura del nuovo Codice, che qualifica le misure di attuazione della clausola sociale come requisiti necessari dell’offerta.

A questo proposito, la sentenza afferma testualmente:

L’art. 102 del codice prevede che l’operatore economico debba indicare nell’offerta le modalità con le quali intende adempiere agli impegni assunti in relazione alla clausola sociale, mentre l’art. 57 (…) evidenzia che il documento contenente l’indicazione delle modalità con le quali l’operatore economico intende adempiere alla clausola sociale costituisce un imprescindibile requisito dell’offerta.”

Il Collegio sottolinea così che la clausola sociale entra a pieno titolo nel contenuto valutabile dell’offerta tecnica.

3. Dichiarazione di impegno e progetto: perché non sono equivalenti

Uno dei profili più rilevanti affrontati dalla sentenza riguarda la distinzione tra la mera accettazione della clausola sociale e la presentazione del progetto di riassorbimento.
Secondo il TAR, la dichiarazione di impegno non consente alla stazione appaltante alcuna verifica concreta sull’attuazione della clausola, né sul suo impatto organizzativo ed economico.

Il principio è espresso con particolare chiarezza nel seguente passaggio:

L’aver accettato la clausola sociale prevista dalla lex specialis sulla stabilità occupazionale non può essere reputato equipollente alla presentazione del progetto di riassorbimento, in quanto tale situazione non dice alcunché sulle modalità con cui, in concreto, l’operatore economico concorrente intende assorbire il personale uscente.”

Il progetto di riassorbimento viene quindi qualificato come lo strumento attraverso cui la stazione appaltante può valutare la concretezza e la credibilità dell’offerta, anche sotto il profilo del costo della manodopera e della capacità realizzativa del servizio.

4. La clausola sociale nel nuovo Codice: una discontinuità netta

La sentenza evidenzia in modo esplicito la distanza tra il d.lgs. 36/2023 e il previgente Codice dei contratti.
Secondo il TAR, il nuovo impianto normativo non si limita a recepire prassi e linee guida, ma introduce obblighi nuovi e più stringenti in capo agli operatori economici.

Il Collegio osserva infatti che:

Nel previgente Codice non esisteva una disposizione (…) che prevedesse la necessità di allegare documentazione esplicativa della modalità di assunzione dell’impegno a rispettare la clausola sociale (…) né era contenuta l’affermazione (…) secondo cui tale documentazione costituisce elemento necessario (e quindi essenziale) dell’offerta.”

E aggiunge che:

È evidente la volontà del Codice del 2023 di incrementare la rilevanza, nel procedimento selettivo, delle clausole sociali (…) giungendo a sanzionare con l’esclusione dalla gara la relativa omissione.

Questo passaggio chiarisce definitivamente che la clausola sociale non può più essere trattata come un vincolo esterno o meramente programmatico.

5. Conseguenze operative

Dalla sentenza TAR Friuli Venezia Giulia n. 23/2026 emerge un’indicazione operativa molto precisa.

Per le stazioni appaltanti, la clausola sociale può e deve essere tradotta in un obbligo progettuale, da presidiare con una clausola escludente coerente con gli artt. 57 e 102 del Codice.

Per gli operatori economici, diventa imprescindibile strutturare un progetto di riassorbimento anche quando il riassorbimento appaia semplice o limitato, evitando di confidare su dichiarazioni generiche o richiami formali.

La clausola sociale, nel nuovo Codice, non è più solo un principio: è parte integrante dell’offerta tecnica e, come tale, ne condiziona la validità.

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