1. Cos’è il casellario informatico ANAC?
Il casellario informatico è una banca dati gestita dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nella quale sono annotate informazioni rilevanti delle imprese che operano nel settore degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori, servizi e forniture.
L’istituto del casellario informatico dei contratti pubblici era previsto già dall’art. 213, c. 10, del d.lgs. 50/2016 ed è stato confermato anche nel nuovo Codice dei contratti pubblici. In particolare, l’art. 222, c. 10, del d.lgs. 36/2023 continua a sottolineare l’importanza del casellario informatico quale strumento per valutare l’affidabilità e la correttezza delle imprese concorrenti a gare pubbliche.
Quest’ultimo articolo prevede che:
10. È istituito presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Nel casellario sono annotate, secondo le modalità individuate dall’ANAC, con proprio provvedimento, le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall’articolo 94. L’ANAC, nel medesimo provvedimento, individua le ulteriori informazioni da iscrivere nel casellario, ivi comprese quelle per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione di cui all’articolo 103, nonché la durata delle iscrizioni e la modalità di archiviazione delle stesse. Nel casellario l’ANAC iscrive direttamente i provvedimenti interdittivi adottati ai sensi dell’articolo 94, comma 5, lettere e) e f).
2. A cosa serve il casellario informatico ANAC?
Il casellario informatico ANAC è uno strumento messo a disposizione delle stazioni appaltanti per valutare l’integrità e l’affidabilità degli operatori economici che partecipano alle procedure di gara.
La sua funzione è quella di evitare che l’aggiudicazione di un appalto o di una concessione possa ricadere su imprese che, in precedenti rapporti contrattuali con la P.A., si siano resi responsabili di gravi inadempimenti o di illeciti professionali, tali da far dubitare della capacità dell’operatore economico di garantire una corretta e regolare esecuzione del contratto.
L’iscrizione nel casellario informatico ANAC non è mai un’operazione priva di effetti o innocua rispetto alla vita delle imprese. A seconda della natura delle informazioni annotate, l’iscrizione può produrre effetti molto diversi:
- l’automatica esclusione dell’impresa dalla procedura di gara;
- compromettere la partecipazione dell’impresa alla gara e al successivo affidamento, qualora la stazione appaltante ritenga, con motivazione puntuale, che il fatto annotato pregiudichi l’affidabilità dell’operatore economico.
3. Quali informazioni sono iscritte nel casellario informatico ANAC?
Il Regolamento ANAC per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, adottato ai sensi dell’art. 222, comma 10, del d.lgs. 36/2023 e approvato con delibera n. 272 del 20 giugno 2023, successivamente aggiornato con delibera n. 225 del 14 maggio 2025, individua in modo puntuale le informazioni e le notizie che possono essere oggetto di annotazione nel casellario informatico.
In particolare, è possibile distinguere tra:
- annotazioni espressamente previste dal legislatore come “atto dovuto”, che devono essere iscritte al ricorrere dei relativi presupposti;
- annotazioni non tipizzate, rimesse alla valutazione dell’ANAC, che richiedono una motivazione puntuale in ordine alle ragioni per cui il fatto segnalato è ritenuto rilevante e utile ai fini della valutazione dell’affidabilità professionale dell’impresa.
Nella pratica, tra le annotazioni che ricorrono più frequentemente e che assumono maggiore rilievo ai fini della partecipazione alle gare pubbliche rientrano, in particolare, quelle relative:
- alla revoca dell’aggiudicazione disposta all’esito di una procedura di gara;
- alla risoluzione del contratto per inadempimento, nonché alla condanna al risarcimento del danno o all’applicazione di sanzioni comparabili, quando la loro gravità o reiterazione sia indice di una persistente carenza professionale;
- ai gravi inadempimenti dell’appaltatore nei confronti di subappaltatori;
- alle false dichiarazioni rese in sede di gara o ai fini del conseguimento e del mantenimento dei requisiti di qualificazione;
- ai provvedimenti interdittivi che impediscono la partecipazione alle procedure di affidamento o la stipula di contratti pubblici;
- alle informative antimafia e alle misure di controllo, gestione o sostegno straordinario dell’impresa previste dalla normativa vigente.
4. Come avviene l’iscrizione nel casellario informatico ANAC
L’iscrizione nel Casellario informatico dei contratti pubblici può essere disposta da ANAC all’esito di un procedimento che, di regola, prende avvio in conseguenza di una segnalazione fatta dalla stazione appaltante, dall’ente concedente o da altri soggetti individuati nel Regolamento ANAC.
Perché la segnalazione possa essere validamente presa in considerazione dall’ANAC, occorre che:
- la stazione appaltante abbia inviato la segnalazione ad ANAC entro 60 giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza o ha accertato il fatto ritenuto rilevante;
- la stazione appaltante abbia preventivamente attivato un contraddittorio formale con l’impresa interessata, mediante comunicazione dei fatti contestati e concessione di un termine per presentare chiarimenti e osservazioni.
Questi passaggi non sono facoltativi. Se la segnalazione è tardiva oppure se il contraddittorio non è stato correttamente instaurato, la segnalazione è irricevibile e non può legittimamente dare luogo all’iscrizione nel casellario informatico.
Qualora, invece, le condizioni sopra indicate risultino rispettate, l’ANAC avvia un procedimento amministrativo di annotazione, dandone formale comunicazione all’impresa interessata. Con tale comunicazione l’Autorità:
- trasmette il testo dell’annotazione che intende inserire nel Casellario informatico, riportando – per quanto desumibile dalla segnalazione;
- invita l’impresa a presentare ulteriori deduzioni scritte entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, consentendole di rappresentare fatti sopravvenuti, elementi non precedentemente noti o ulteriori circostanze ritenute utili ai fini della decisione sull’annotazione.
5. Perché è fondamentale replicare alla comunicazione di ANAC
La fase di replica all’avvio del procedimento di annotazione nel Casellario informatico ANAC è centrale per l’impresa e non dovrebbe mai essere sottovalutata. È in questo momento, infatti, che l’operatore economico può contestare l’infondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, evidenziare eventuali errori nella loro ricostruzione oppure fornire una lettura diversa e più completa delle vicende contestate.
La replica consente all’impresa di portare all’attenzione dell’Autorità tutti gli elementi utili a ridimensionare o neutralizzare la portata del fatto segnalato, mettendo in evidenza circostanze attenuanti, elementi di contesto, comportamenti collaborativi o misure correttive già adottate, così da ricostruire correttamente il proprio profilo di affidabilità professionale.
Proprio per questo motivo, una replica incompleta, tardiva o superficiale può lasciare spazio a un’annotazione potenzialmente pregiudizievole, mentre una risposta puntuale e ben strutturata può evitare l’iscrizione, limitarne il contenuto oppure attenuarne significativamente gli effetti nelle gare future.
6. Qual è la durata dell’iscrizione nel casellario informatico ANAC
Le informazioni contenute nel Casellario informatico ANAC sono conservate stabilmente dall’Autorità, ma la loro pubblicità non è illimitata nel tempo. Il Regolamento ANAC prevede infatti termini massimi di durata, che variano in base alla tipologia dell’annotazione.
In linea generale, la pubblicazione delle annotazioni ha una durata compresa tra due e tre anni. Tale termine decorre, a seconda dei casi, dalla data del provvedimento, dalla data dell’accertamento definitivo della violazione oppure, nei casi in cui vi sia stato un contenzioso, dalla data del provvedimento giurisdizionale, anche se non definitivo.
Quando l’annotazione è collegata a una misura interdittiva, la pubblicità dura per l’intero periodo di efficacia della misura stessa. È tuttavia importante precisare che, una volta scaduto il periodo interdittivo, l’eventuale permanenza dell’annotazione non produce più effetti espulsivi, ma risponde esclusivamente all’esigenza di consentire alle stazioni appaltanti di verificare il mantenimento dei requisiti di partecipazione alle procedure di gara.
7. Cosa fare in caso di annotazione nel casellario informatico ANAC
Contro un’annotazione al Casellario informatico ANAC ritenuta ingiusta, l’impresa che ne subisce gli effetti può proporre ricorso al TAR, poiché l’iscrizione nel casellario informatico ANAC è idonea a incidere in modo diretto e concreto sulla partecipazione alle procedure di gara e sulla valutazione della sua affidabilità professionale.
Il ricorso deve essere proposto davanti al TAR Lazio – Roma, competente per gli atti adottati dall’ANAC, e può fondarsi sia su profili di merito, legati all’erroneità o alla sproporzione dell’annotazione, sia su vizi procedurali, come il mancato rispetto dei termini, l’assenza di un effettivo contraddittorio o il difetto di motivazione in ordine alla rilevanza del fatto annotato.
Per questo motivo, l’annotazione nel casellario non dovrebbe mai essere subita passivamente. Una valutazione tempestiva della legittimità dell’iscrizione e della procedura seguita consente spesso di individuare margini di tutela utili a limitare o neutralizzare gli effetti pregiudizievoli dell’annotazione sulle gare future.
È però fondamentale tenere presente che il ricorso deve essere proposto entro termini rigorosi, generalmente entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza dell’annotazione. Decorso tale termine, l’annotazione diventa difficilmente contestabile, con effetti potenzialmente duraturi sulla partecipazione dell’impresa alle gare pubbliche.
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