Collegio consultivo tecnico: quando è obbligatorio ai sensi del d.lgs. 36/2023?

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1. Che cos’è il Collegio consultivo tecnico?

Il Collegio consultivo tecnico (CCT) è un organismo di natura consultiva previsto dal d.lgs. 36/2023, istituito con la finalità di prevenire e gestire tempestivamente le controversie che possono insorgere tra la stazione appaltante e l’esecutore nel corso della fase esecutiva del contratto. Si tratta, dunque, di uno strumento pensato per intervenire “a monte” del contenzioso, favorendo soluzioni rapide e tecnicamente fondate, in grado di evitare il ricorso al giudice amministrativo o ordinario.

La funzione del Collegio non è quella di sostituirsi alle parti né di esercitare poteri decisori in senso stretto, bensì di fornire valutazioni, pareri e determinazioni, eventualmente aventi valore di lodo contrattuale, su questioni tecniche ed economiche che, se trascurate o affrontate tardivamente, potrebbero degenerare in conflitti formali. In questa prospettiva, il CCT si inserisce nella più ampia logica del nuovo Codice dei contratti pubblici, che mira a garantire continuità nell’esecuzione, certezza dei rapporti contrattuali e riduzione del contenzioso.

Art. 215 (Collegio consultivo tecnico), d.lgs. 36/2023 

Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell’esecuzione dei contratti, ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico, formato secondo le modalità di cui all’allegato V.2 […]”

2. A quali contratti si applica il Collegio consultivo tecnico?

Il d.lgs. 36/2023 prevede che il Collegio consultivo tecnico trovi applicazione sia nei contratti di appalto sia nei contratti di concessione, senza distinzioni tra settori ordinari e settori speciali.

In questa prospettiva, il CCT può operare anche nell’ambito dei contratti di concessione affidati mediante finanza di progetto (project financing), nonché in relazione agli accordi quadro, con riferimento sia alla convenzione quadro sia ai singoli contratti attuativi, laddove emergano questioni tecniche o economiche rilevanti nella fase esecutiva.

A parere di chi scrive, l’istituto può inoltre trovare spazio anche nei contratti di concessione affidati a società miste, in quanto il rapporto concessorio, pur caratterizzato dalla compresenza di capitale pubblico e privato, resta assoggettato alle logiche proprie dei contratti pubblici e alle esigenze di corretta esecuzione, equilibrio economico-finanziario e prevenzione delle controversie.

3. Quando è obbligatoria la costituzione del Collegio consultivo tecnico?

La disciplina del Collegio consultivo tecnico contenuta nell’art. 215 del d.lgs. 36/2023 è stata significativamente rivista dal d.lgs. 209/2024, c.d. Correttivo al Codice dei contratti pubblici.

Nella formulazione originaria del Codice, l’art. 215 prevedeva l’obbligo di istituire il Collegio consultivo tecnico sia per i contratti di lavori sia per quelli di servizi e forniture, al superamento di determinate soglie economiche. In particolare, la costituzione del CCT era obbligatoria nei seguenti casi:

  • contratti di appalto di lavori di importo pari o superiore a 5.538.000 euro;
  • contratti di concessione di lavori di importo pari o superiore a 5.538.000 euro;
  •  contratti di appalto di servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro;
  • contratti di concessione di servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro;
  • contratti di appalto di forniture di importo pari o superiore a 1 milione di euro.

Il d.lgs. 209/2024 ha ristretto in modo significativo l’ambito dell’obbligatorietà, concentrandolo esclusivamente sui contratti aventi ad oggetto la realizzazione di opere pubbliche, incluse quelle realizzate tramite concessione o partenariato pubblico-privato, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea.

Restano invece esclusi dall’obbligo tutti i contratti di servizi e forniture, per i quali l’eventuale istituzione del CCT è rimessa alla autonomia negoziale delle parti, che possono valutarne l’opportunità in relazione alla complessità dell’esecuzione e al rischio di insorgenza di controversie.

4. Quando è facoltativa la costituzione del Collegio consultivo tecnico?

Al di fuori dei casi in cui la normativa impone la costituzione obbligatoria del Collegio consultivo tecnico, il d.lgs. 36/2023 consente alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di prevederne l’istituzione in via facoltativa, quale strumento di supporto alla corretta gestione delle procedure e dell’esecuzione contrattuale. La previsione di riferimento è contenuta nell’art. 218 del Codice, che riconosce un ampio margine di discrezionalità all’amministrazione, da esercitare tramite il RUP e secondo le modalità indicate nell’Allegato V.2.

In questa prospettiva, il Collegio consultivo tecnico può essere costituito in tutti gli altri casi non soggetti a obbligatorietà, ogniqualvolta emergano o possano emergere problematiche tecniche o giuridiche di particolare complessità. La norma chiarisce espressamente che il CCT può intervenire non solo nella fase esecutiva del contratto, ma anche nella fase antecedente all’esecuzione, svolgendo una funzione di supporto nella definizione delle caratteristiche dell’opera, nella predisposizione delle clausole del bando o dell’invito, nonché nella verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e aggiudicazione.

La costituzione facoltativa del Collegio consultivo tecnico rappresenta, quindi, una scelta strategica per la stazione appaltante, particolarmente utile nei contratti complessi, innovativi o caratterizzati da profili di incertezza interpretativa. In tali contesti, il ricorso al CCT consente di anticipare la gestione delle criticità, ridurre il rischio di contenzioso e rafforzare la qualità complessiva dell’azione amministrativa, in linea con gli obiettivi di efficienza e semplificazione perseguiti dal nuovo Codice dei contratti pubblici.

5. Quali responsabilità in caso di mancata costituzione di un Collegio consultivo tecnico? 

La mancata o tardiva costituzione del Collegio consultivo tecnico, nei casi in cui la normativa ne prevede l’obbligatorietà, non è priva di conseguenze. Al contrario, l’inottemperanza agli obblighi stabiliti dal Codice dei contratti pubblici può determinare profili di responsabilità rilevanti, sia sul piano interno all’amministrazione sia nei rapporti contrattuali con l’operatore economico.

In primo luogo, l’omessa costituzione del CCT negli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea è valutabile ai fini della responsabilità dirigenziale ed erariale. Il mancato rispetto di un obbligo di legge, specie se idoneo a incidere negativamente sulla corretta esecuzione del contratto o a favorire l’insorgere di contenziosi, può infatti integrare una violazione dei doveri di diligenza e correttezza gravanti sui soggetti responsabili del procedimento.

Sotto un diverso profilo, la mancata attivazione del Collegio consultivo tecnico rileva anche nei rapporti tra la stazione appaltante e l’operatore economico, in quanto incide sul rispetto dei principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto. In tale prospettiva, l’ostruzione o il rifiuto ingiustificato di una delle parti di procedere alla costituzione del CCT, laddove obbligatoria, può essere qualificata come grave inadempimento degli obblighi di legge, con la conseguenza di legittimare, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto.

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