Concessione gas scaduta e richiesta di revisione del canone

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1. Concessione gas scaduta: si può chiedere la revisione del canone?

Gli operatori che gestiscono il servizio di distribuzione del gas naturale in concessione possono richiedere la revisione o la rideterminazione del canone  durante la proroga imposta imposta dall’art. 14, comma 7, del d.lgs. 164/2000, soprattutto quando ciò è necessario per garantire l’economicità e la sostenibilità finanziaria del servizio.

Lo ha affermato il TAR Lombardia, sentenza 11/11/2025, n. 3669, evidenziando che il ritardo delle Autorità d’ambito nell’indire la gara per il nuovo affidamento, rispetto ai termini di legge  non può tradursi in un obbligo per il concessionario di continuare a gestire il servizio in perdita.

Quando la prosecuzione dell’attività non è frutto di una libera scelta imprenditoriale ma è imposta dalla legge ai sensi dell’art. 14, comma 7, del d.lgs. 164/2000, l’amministrazione deve esaminare l’istanza individuando correttamente la disciplina applicabile. 

2. Il caso: richiesta di riequilibrio per evitare la gestione in perdita

La società concessionaria, dopo la scadenza della concessione del gas nel 2017, era rimasta in servizio in forza dell’obbligo di continuità previsto dall’art. 14, comma 7, del d.lgs. 164/2000. Non essendo stata ancora conclusa la nuova gara, la gestione si era protratta per anni e non risultata più economicamente sostenibile

Si ricorda che l’art. 14, c. 7, del d.lgs. 164/2000, stabilisce che:

“Gli enti locali avviano la procedura di gara non oltre un anno prima della scadenza dell’affidamento, in modo da evitare soluzioni di continuità nella gestione del servizio. Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all’ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento”.

Per evitare di continuare a gestire il servizio in perdita, la società aveva presentato un’istanza di riequilibrio economico all’Amministrazione pubblica chiedendo la rideterminazione del canone concessorio per il periodo successivo alla scadenza.

A sostegno della richiesta aveva invocato i rimedi “previsti dall’ordinamento a tutela dell’equilibrio sinallagmatico: sia quelli più specificamente inerenti alle concessioni (art. 165, comma 6, D.Lgs. n. 50 del 2016; art. 143, comma 8, D.Lgs. n. 163 del 2006; art. 19, comma 2 bis, L. n. 109 del 1994 e art. 3, comma 8, L. n. 415 del 1998), sia quelli civilistici, compatibilmente con la normativa di settore”.

Il Comune aveva respinto la richiesta affermando ch “ratione temporis, nel caso di specie, il contratto è stato stipulato il 26/05/2005 e, quindi, trova applicazione l’art. 19, comma 2 bis, L. n. 109 del 1994”. Secondo l’amministrazione, mancavano dunque  i presupposti tipici previsti dalla disciplina sul riequilibrio economico-finanziario delle concessioni.

3. Quali rimedi si applicano dopo la scadenza della concessione?

La sentenza ha il pregio di individuare con chiarezza quali rimedi sono applicabili quando la concessione del gas prosegue dopo la scadenza del contratto.

In primo luogo, il TAR respinge la tesi del Comune secondo cui doveva applicarsi l’art. 19, comma 2-bis, della legge 109/1994, norma vigente al momento della stipula del contratto. Secondo il TAR, infatti, quella disposizione riguarda la revisione del piano economico-finanziario negli appalti di lavori pubblici, mentre nel caso concreto si discute di una concessione di servizio pubblico.

In secondo luogo – ed è questo il passaggio più innovativo – il Collegio individua il rimedio applicabile nell’art. 9 del d.lgs. 36/2023, pur trattandosi di una concessione stipulata in epoca antecedente all’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici.

Il TAR afferma infatti che:

Tra i rimedi previsti dall’ordinamento nel particolare settore dei contratti pubblici (in cui rientra il contratto di concessione), possono annoverarsi […] il rimedio manutentivo di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 36 del 2023 applicabile in via diretta”.

Secondo il Collegio, l’art. 9 costituisce un rimedio di carattere generale volto a garantire la “conservazione dell’equilibrio contrattuale” in presenza di sopravvenienze che alterano l’equilibrio originario del rapporto oppure che rendono non più utile o utilizzabile la prestazione per la parte creditrice. 

4. In conclusione

Quando la concessione del servizio di distribuzione del gas prosegue per anni dopo la scadenza, a causa del ritardo nella gara e dell’obbligo di continuità previsto dall’art. 14, comma 7, del d.lgs. 164/2000, il Comune non può escludere in via preventiva la revisione del canone concessorio.

Deve invece:

  1. aprire un’istruttoria effettiva;
  2. esaminare la documentazione economico-finanziaria prodotta dal concessionario;
  3. verificare se la gestione successiva alla scadenza abbia alterato l’equilibrio economico originario;
  4. motivare nel merito la propria decisione.

 

La gestione ex lege del servizio gas non può trasformarsi in un obbligo di gestione in perdita imposto al concessionario per effetto del ritardo nella gara. Se l’equilibrio economico è stato inciso in modo rilevante, l’amministrazione ha l’obbligo di esaminare la richiesta di riequilibrio e di applicare, se del caso, i rimedi previsti dal Codice dei contratti pubblici.

Per i Comuni e per le società in house o partecipate che gestiscono servizi pubblici locali, la sentenza rappresenta un richiamo chiaro: la fase successiva alla scadenza della concessione non è neutra e richiede un’attenta valutazione giuridica ed economica, per evitare contenziosi e annullamenti per difetto di istruttoria.

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I contenuti di questa pagina si riferiscono a fattispecie generali e non possono in alcun modo sostituire il contributo di un avvocato. Per ottenere un parere legale in ordine alla questione giuridica che interessa è possibile richiedere una consulenza, oppure fissare un appuntamento. Gli autori declinano ogni responsabilità per errori od omissioni, nonché per un utilizzo improprio o non aggiornato delle presenti informazioni.

 

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