1. Gli obblighi di pubblicità per gli incarichi dirigenziali: il quadro aggiornato dopo le delibere ANAC del 2025-2026
La disciplina degli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 14 del d.lgs. 33/2013 per i titolari di incarichi dirigenziali è un tematica ancora poco chiara. Periodicamente, infatti, riceviamo da parte dei nostri clienti richieste di chiarimento sui documenti da pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente” con riferimento agli incarichi dirigenziali: l’obiettivo è sempre duplice, da un lato non incorrere in inadempimenti rispetto agli obblighi dettati dal decreto trasparenza, dall’altro non pubblicare informazioni eccedenti rispetto a quelle previste dalla norma.
La tematica è sicuramente delicata: pubblicare online dichiarazioni reddituali e patrimoniali di coloro che ricoprono incarichi dirigenziali è infatti lecito solo se una norma di legge lo impone espressamente. Quando però quella stessa norma è stata dichiarata parzialmente incostituzionale e il regolamento attuativo atteso da anni non è mai arrivato, il rischio concreto per le amministrazioni è proprio quello di violare la privacy dei propri dirigenti pubblicando dati privi di base giuridica.
La materia interessa direttamente gli enti pubblici economici, le società a controllo pubblico e tutti i soggetti tenuti agli obblighi di trasparenza ai sensi dell’art. 2-bis del d.lgs. 33/2013. In questo articolo ripercorriamo il quadro normativo aggiornato al 2026 e offriamo indicazioni operative per chi gestisce la sezione “Amministrazione Trasparente”.
2. Il punto di partenza: la sentenza della Corte Costituzionale n. 20/2019
Con la sentenza n. 20 del 23 gennaio 2019, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. 33/2013, nella parte in cui imponeva la pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali (lettera f) anche per tutti i dirigenti pubblici, indiscriminatamente. Secondo la Corte, tale obbligo era sproporzionato: non tutti i dirigenti hanno lo stesso livello di responsabilità e lo stesso grado di esposizione al rischio corruttivo, e non ha senso trattarli tutti allo stesso modo.
A seguito di tale pronuncia, gli obblighi di pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali continuano a sussistere esclusivamente per i dirigenti di cui all’art. 19, commi 3 e 4, del d.lgs. 165/2001: si tratta dei dirigenti al vertice delle pubbliche amministrazioni statali, titolari delle posizioni apicali più rilevanti, con funzioni di direzione di strutture complesse e stretti legami con gli organi di indirizzo politico.
Per tutti gli altri dirigenti — e in particolare per quelli degli enti pubblici economici e delle società a controllo pubblico— la sentenza lasciava aperta una domanda pratica: bisognava continuare a pubblicare in attesa di nuove indicazioni del legislatore, oppure sospendere immediatamente? A questa domanda rispose la stessa ANAC a distanza di pochi mesi, con la delibera n. 586 del 26 giugno 2019, che fornì le prime indicazioni operative e che costituisce tuttora il punto di riferimento da cui prende avvio il percorso interpretativo che ripercorriamo nei paragrafi successivi.
3. L’intervento del legislatore e i chiarimenti di ANAC
A seguito della sentenza, il decreto-legge n. 162/2019 aveva previsto l’adozione di un regolamento ministeriale che avrebbe dovuto individuare, in modo puntuale, i dati da pubblicare per ciascuna categoria di dirigenti, tenendo conto del principio di graduazione indicato dalla Corte. Il termine originario era il 31 dicembre 2020, poi prorogato al 30 aprile 2021 dal decreto Milleproroghe.
Nelle more dell’adozione del regolamento, ANAC aveva già fornito indicazioni operative con la delibera n. 586 del 26 giugno 2019. Per quanto riguarda gli enti pubblici economici e le società a controllo pubblico — che sono i soggetti che più frequentemente ci interpellano sul punto — l’Autorità aveva chiarito che il regime applicabile era il seguente:
- ai direttori generali continuavano ad applicarsi tutti gli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 14, comma 1, lettere da a) a f),
- ai dirigenti ordinari si applicavano le sole misure di cui alle lettere da a) a e), con esclusione quindi della pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituali.
Questa impostazione ha retto fino a quando — come vedremo nei paragrafi successivi — i recenti interventi di ANAC del 2025 e del 2026 hanno ulteriormente ridisegnato il quadro, introducendo una sospensione molto più ampia di quanto non fosse stato previsto fino ad allora.
4. La delibera n. 497 del 3 dicembre 2025: gli schemi di pubblicazione
A fine 2025, ANAC, con delibera n. 497 del 3 dicembre 2025, ha approvato nuovi schemi di pubblicazione, adottabili dagli enti su base volontaria. Tra i diversi schemi approvati ve ne è uno che riguarda specificatamente l’art. 14 del d.lgs. 33/2013, e che indica quali documenti devono essere pubblicati con riferimento agli incarichi dirigenziali. Si tratta di un atto di indirizzo che, pur non avendo natura vincolante, rappresenta la posizione istituzionale più aggiornata dell’Autorità e costituisce un riferimento importante per orientare concretamente le scelte di chi gestisce la sezione “Amministrazione Trasparente”.
Per i titolari di incarichi dirigenziali diversi da quelli ex art. 19, commi 3 e 4, d.lgs. 161/2001, lo schema distingue chiaramente cosa pubblicare e cosa no:
Da pubblicare:
- nome e cognome del dirigente
- estremi dell’atto di nomina con link al documento
- durata del mandato
- dichiarazioni ex art. 20 d.lgs. 39/2013
- emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica (comma 1-ter)
Non sono più da pubblicare e i relativi obblighi rimangono sospesi:
- curriculum vitae
- compensi e rimborsi spese connessi all’incarico
- cariche in enti pubblici e privati con relativi compensi
- oneri a carico della finanza pubblica
- dichiarazioni patrimoniali
- dichiarazioni reddituali
Il messaggio che emerge dalla delibera n. 497/2025 è quindi chiaro: in attesa del regolamento attuativo ancora mancante, la pubblicazione dei dati più sensibili resta sospesa. È su questa base che si innestano i successivi interventi del 2026, che come vedremo hanno ulteriormente precisato il quadro, con importanti ricadute pratiche per gli enti pubblici economici e le società a controllo pubblico.
5. La delibera n. 39 del 14 gennaio 2026: enti pubblici economici e società a controllo pubblico
Con la delibera n. 39 del 14 gennaio 2026, il Consiglio di ANAC ha esaminato specificatamente il caso dei direttori generali di enti pubblici economici, concludendo che l’art. 14 non trova allo stato applicazione nei loro confronti, poiché l’art. 19, commi 3 e 4, del d.lgs. 165/2001 non ricomprende le funzioni dirigenziali svolte all’interno di tali enti.
La delibera conferma e rafforza l’impostazione già contenuta negli schemi di pubblicazione approvati con la delibera n. 497/2025: per gli enti pubblici economici e le società a controllo pubblico, la sospensione degli obblighi di pubblicazione non riguarda solo i dati reddituali e patrimoniali, ma si estende all’intero art. 14. I due atti vanno pertanto letti in modo coordinato, privilegiando lo schema di pubblicazione quale atto di indirizzo generale, anche laddove la delibera n. 39/2026 non vi faccia espresso rinvio.
Rimane fermo, in ogni caso, l’obbligo di comunicazione interna della situazione patrimoniale e reddituale, quale strumento di prevenzione dei conflitti di interesse. Sebbene il D.P.R. n. 62/2013 non si applichi direttamente ai dipendenti degli enti pubblici economici, ANAC raccomanda di introdurre un obbligo analogo nei PTPCT o nei codici etici adottati dall’ente, a garanzia di un efficace sistema di controllo interno.
6. Gli amministratori restano fuori
Le indicazioni illustrate nei paragrafi precedenti riguardano esclusivamente i dirigenti e non si estendono agli amministratori degli enti. Gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 14 per i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo — quali i componenti dei consigli di amministrazione, i presidenti e gli organi di indirizzo — non sono oggetto delle sospensioni in esame e restano integralmente applicabili nelle forme e nei termini ordinari.
È un punto che merita particolare attenzione nella gestione quotidiana della sezione “Amministrazione Trasparente”, perché la distinzione tra le due categorie non è sempre immediata. Gli amministratori e i dirigenti possono coesistere all’interno dello stesso ente, talvolta con ruoli che si sovrappongono o si intrecciano, e questo può generare confusione operativa. Il rischio concreto è duplice: da un lato omettere la pubblicazione dei dati degli amministratori, erroneamente ricondotti al perimetro della sospensione; dall’altro pubblicare dati dei dirigenti che invece non andrebbero più pubblicati, esponendo l’ente a un trattamento illecito di dati personali.
Per evitare entrambi gli errori, è opportuno che i responsabili della sezione “Amministrazione Trasparente” verifichino con attenzione, per ciascuna posizione presente in organigramma, se si tratti di un incarico di natura dirigenziale o amministrativa, applicando di conseguenza il regime corretto. In caso di dubbio, è sempre preferibile consultare il proprio RPCT o richiedere un parere legale prima di procedere con la pubblicazione o la rimozione dei dati.
7. Conclusioni: pubblicare sì, ma solo se la legge lo impone
Il quadro che abbiamo ripercorso in questo articolo restituisce un messaggio chiaro: la pubblicazione online di dati personali riferiti ai dirigenti non è un atto neutro, ma un trattamento di dati personali che trova giustificazione solo in presenza di una norma di legge che lo imponga espressamente. Quando quella base giuridica manca, è incerta o è stata dichiarata parzialmente incostituzionale, pubblicare comunque quei dati non è un eccesso di trasparenza — è una violazione della privacy.
È proprio questo il rischio che le delibere ANAC del 2025 e del 2026 hanno contribuito a chiarire: in assenza del regolamento attuativo previsto dal decreto-legge n. 162/2019, la pubblicazione dei dati di cui all’art. 14 del d.lgs. 33/2013 per i titolari di incarichi dirigenziali — diversi da quelli di cui all’art. 19, commi 3 e 4, del d.lgs. 165/2001 — è sospesa. Continuare a pubblicare quei dati, in assenza di una base giuridica solida, espone l’ente a contestazioni sotto il profilo della normativa sulla protezione dei dati personali, con potenziali conseguenze sia sul piano sanzionatorio che su quello reputazionale.
La corretta gestione della sezione “Amministrazione Trasparente” richiede quindi un approccio consapevole e aggiornato: non si tratta solo di adempiere agli obblighi di pubblicazione, ma anche di evitare pubblicazioni non dovute. Lo Studio Calzoni assiste società a controllo pubblico ed enti pubblici economici nella gestione di questi adempimenti, nel monitoraggio costante degli atti di indirizzo ANAC e nell’aggiornamento dei PTPCT. Per approfondimenti sui temi trattati in questo articolo, siamo a disposizione.
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